Il giudizio di scarsa credibilità del richiedente non preclude l’esame per il riconoscimento della protezione umanitaria
immigrazione | 26 Gennaio 2021
Il giudizio di scarsa credibilit del richiedente non preclude lesame per il riconoscimento della protezione umanitaria
di Delia Perricone – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
La domanda volta all’accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 296/1998 ratione temporis applicabile deve essere esaminata al fine di verificare se, a prescindere dal giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, sussiste una condizione soggettiva od oggettiva di vulnerabilità, da valutare caso per caso; tale condizione sussiste ove il giudice accerti, anche attivando il potere-dovere d’integrazione istruttoria, che il rimpatrio forzato esporrebbe il richiedente, a fronte dell’integrazione sociale e lavorativa raggiunta nel paese di accoglienza, al rischio della perdita della titolarità dei diritti umani fondamentali costitutivi dello statuto della dignità personale.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 1433/21; depositata il 25 gennaio)