Il passeggero ha diritto ad un doppio indennizzo se anche il volo sostitutivo arriva in ritardo
risarcimento danni | 13 Marzo 2020
Il passeggero ha diritto ad un doppio indennizzo se anche il volo sostitutivo arriva in ritardo
di Giulia Milizia
Il Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e segnatamente il suo art. 7 §.1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria ed il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.
(Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, sentenza 12 marzo 2020, causa C-832/18)