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Il periodo di tempo tra la perdita del patrocinio come praticante e il superamento dell’esame di abilitazione non rileva ai fini pensionistici
previdenza forense | 29 Novembre 2017
Il periodo di tempo tra la perdita del patrocinio come praticante e il superamento dellesame di abilitazione non rileva ai fini pensionistici
di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.
L’iscrizione all’albo professionale ha natura costitutiva ed è condizione necessaria ai fini pensionistici. Consegue che la scadenza del quadriennio di praticantato fa venir meno il requisito dell’iscrizione all’albo professionale, necessario per le predette finalità. Né rileva l’intervenuto aumento del periodo di praticantato da 4 a 6 anni, in virtù delle modifiche di cui alla l. n. 242/1988, posto che per il principio della irretroattività della legge, di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., tale aumento non può applicarsi alla fattispecie in decisione.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 28405/17; depositata il 28 novembre)