Il potere del giudice di merito di rilievo dei vizi processuali
impugnazioni | 11 Marzo 2021
Il potere del giudice di merito di rilievo dei vizi processuali
di La Redazione
«Il potere di rilievo “anche ex officio”, attribuito dalla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività, deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione “in ogni stato e grado” ed escluse le ipotesi di “vizi relativi a questioni fondanti”(che rendono l’attività svolta del tutto disforme dal modello legale del processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio».
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6762/21; depositata il 10 marzo)