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Il provvedimento provvisorio che sospende gli incontri tra genitore e figlio non è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
diritti dei minori | 17 Dicembre 2020
Il provvedimento provvisorio che sospende gli incontri tra genitore e figlio non impugnabile in Cassazione ai sensi dellart. 111 Cost.
di Luca Tantalo – Avvocato
Il provvedimento provvisorio che autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra madre e figlio non riveste in alcun modo gli effetti del giudicato, e pertanto non può essere impugnato presso la Suprema Corte ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 28724/20; depositata il 16 dicembre)