Il Senato ha approvato la riforma della class action
Il Senato ha approvato ieri la riforma della class action, che, dal codice del consumo, entra a far parte del codice di procedura civile.
In particolare. L’art. 840-bis disciplina l’ambito di applicazione sancendo che «I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni». Ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l’azione anche «le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia».
Ai sensi del successivo art. 840-ter, l’azione deve essere proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolare dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. Il ricorso è pubblicato nell’area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, decorsi 60 giorni non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente (art. 840-quater, pluralità delle azioni di classe).
L’art. 840-quinquies (Procedimento) prevede che «con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all’art. 840-ter, comma 2, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei».
Accoglimento della domanda e procedura di adesione. Con la sentenza che accoglie l’azione (art. 840-sexies), il Tribunale «a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione […]; b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei; c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e); d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b); e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell’art. 840-quinquies, comma 1; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell’area pubblica del portale dei servizi telematici […]; f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione; g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; h) determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell’art. 840-quinquies, comma 1, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento».
L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici. La domanda deve contenere l’indicazione del tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire; i dati identificativi dell’aderente; l’indirizzo PEC ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell’aderente o del suo difensore; l’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione e l’indice dei documenti probatori. Inoltre deve essere inserito il «conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione» e i dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell’aderente, oltre alla dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.
Le domande di adesione verranno accolte, in tutto o in parte, con decreto motivato del giudice delegato con condanna del resistente al pagamento delle somme dovute a ciascun aderente e titolo di risarcimento o restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo (art. 840-octies). Avverso il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositata presso la cancelleria del Tribunale dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati (solo per quanto attiene al compenso e alle spese liquidate) di quest’ultimi entro 30 giorni dalla comunicazione.