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Il terzo creditore può esperire l’azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito dal coniuge
rapporti fra coniugi | 15 Febbraio 2018
Il terzo creditore pu esperire lazione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito dal coniuge
Ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c., il creditore può esperire l’azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito dal coniuge ed avente ad oggetto un immobile di sua proprietà.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 3641/18; depositata il 14 febbraio)