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Il Tribunale competente deve provvedere alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale anche se il concordato è inammissibile
Crisi di impresa | 08 Giugno 2021
Il Tribunale competente deve provvedere alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale anche se il concordato inammissibile
di La Redazione
In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, l. fall. – il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 15789/21; depositata il 7 giugno)