Il Tribunale di Bari anticipa il deposito della sentenza della Consulta sulla quantificazione della indennità per il licenziamento illegittimo
Il Tribunale di Bari quantifica l’indennità spettante a un lavoratore illegittimamente licenziato interpretando in maniera “costituzionalmente orientata” l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobss Act).
La Corte costituzionale il 26 settembre scorso ha infatti dichiarato l’illegittimità della disposizione di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui determina in modo rigido, sulla base della sola anzianità di servizio, l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
Tale pronuncia della Consulta non risulta ancora depositata.
Il giudice di Bari ha tuttavia ritenuto, pur nella consapevolezza – scrive – che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione […] e che tale pubblicazione nella specie non è ancora avvenuta» di dover interpretare in maniera “costituzionalmente orientata” l’art. 3, comma 1 «ancora (presumibilmente per pochi giorni) vigente», determinando l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato sulla base dei criteri enunciati dall’art. 18, comma 5, st. lav., a sua volta richiamato dall’art. 18, comma 7, vale a dire in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
Il caso. Un lavoratore licenziato al termine di una procedura di mobilità chiede al Tribunale che sia accertata l’illegittimità del provvedimento per violazione della procedura prevista dalla l. n. 223/1991 e che sia riconosciuto il corrispondente risarcimento del danno.
Illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di mobilità. Il giudice accoglie il ricorso del lavoratore affermando l’illegittimità del licenziamento per violazione dei requisiti richiesti nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 223/1991, in particolare quelli relativi alla collocazione aziendale e ai profili professionali del personale normalmente impiegato.
La comunicazione, osserva il giudice, non offre infatti alcun elemento utile a confrontare le posizioni dei lavoratori da porre in mobilità con quelli da mantenere in servizio, così impedendo ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali di verificare la regolarità della procedura.
L’interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma in materia di indennità. Nel procedere alla quantificazione della indennità spettante al dipendente inguiustamente licenziato, il Tribunale afferma l’applicazione al caso di specie dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 (cd. Jobs Act), in quanto il lavoratore era stato assunto prima della sua entrata in vigore.
Non trova invece applicazione, secondo il giudice, la modifica allo stesso articolo introdotta dal d.l. n. 87/2018, conv. in l. n. 96/2018 (c.d. decreto dignità), che eleva la misura della indennità, poichè il licenziamento impugnato è stato intimato in epoca precedente la sua entrata in vigore.
Infine, il Tribunale dà atto della intervenuta sentenza della Corte costituzionale del 26 settembre, ancora non depositata, che dichiara l’illegittimità della disposizione di cui all’art. 3 comma 1, d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Consulta – ricorda il giudice – contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli artt. 4 e 35 della Costituzione. Oggetto di censura da parte della Corte è il criterio “automatico” di determinazione della misura dell’indennità, collegato al solo parametro dell’anzianità di servizio del dipendente, e non anche le soglie minima e massima della stessa.
A fronte di tale pronuncia costituzionale, pur nella consapevolezza – scrive il giudice – che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione […] e che tale pubblicazione nella specie non è ancora avvenuta, si ritiene di dover interpretare in maniera costituzionalmente orientata l’art. 3, comma 1 ancora (presumibilmente per pochi giorni) vigente, determinando l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, compresa fra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, sulla base dei criteri già enunciati dall’art. 18, comma 5, st. lav., a sua volta richiamato dall’art. 18, comma 7, vale a dire in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti».
(Fonte: ilgiuslavorista.it)