In G.U. il decreto del MIT sulle tariffe di iscrizione all’albo e compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, n. 88, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 12 febbraio 2018, recante «Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi».
La tariffa di iscrizione. All’art. 1 del decreto, si stabilisce che «La tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del codice è stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale con eventuale possibilità di rideterminazione». Lo stesso articolo stabilisce che l’ANAC deve definire «le modalità di versamento della tariffa».
Compensi. L’art. 2 del decreto stabilisce:
– Per i singoli componenti delle commissioni i compensi «sono determinati con riferimento all’oggetto del contratto ed all’importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto».
– Per i dipendenti pubblici «che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso».
– Per i Presidenti della commissione si deve applicare l’art. 77, comma 8 del Codice Appalti, il quale prevede un aumento del 5% rispetto al compenso fissato per gli altri commissari. «Di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all’Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento».
Graduazione dei compensi all’interno dei limiti previsti. L’art. 3 stabilisce che «le stazioni appaltanti procedono, nell’ambito dei limiti minimi e massimi di cui all’Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base dell’importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari». A titolo esemplificativo possono incidere:
– il grado di complessità dell’affidamento;
– il numero dei lotti;
– il numero atteso dei partecipanti;
– il criterio di attribuzione di punteggi;
– la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
Entrata in vigore. Le disposizioni di cui all’art. 1 entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC.
Mentre le disposizioni di cui all’art. 2 entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Fonte: lamministrativista.it)