In Gazzetta Ufficiale la legge sullo sviluppo della rete nazionale ciclistica
Finalità ed obiettivi. La legge n. 2/2018 ha lo scopo di promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta all’interno della vita quotidiana, sia come mezzo di trasporto ecosostenibile sia come mezzo per «ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione al consumo del suolo».
Il piano generale della mobilità ciclistica. Al fine di perseguire tali obiettivi, viene prevista l’adozione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di un Piano generale della mobilità ciclistica, il quale andrà ad integrare il Piano generale dei trasporti e della logistica.
Tale piano si riferirà ad un periodo di 3 anni ed individuerà non solo le le ciclovie che andranno a costituire la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia», ossia la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea c.d. «EuroVelo», ma anche gli interventi e gli atti necessari per la realizzazione della rete, nonché la definizione del quadro delle risorse finanziarie.
I piani regionali. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di implementare e valorizzare il Piano generale dovranno predisporre ed aggiornare con cadenza triennale il Piano regionale della mobilità ciclistica.
Le modifiche al codice della strada. L’art. 9 della legge sullo sviluppo della mobilità in bicicletta prevede inoltre le seguenti modifiche al codice della strada:
– all’art. 1, comma 2, le parole «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite da «ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile». Inoltre, dopo le parole «fluidità della circolazione» viene aggiunto «; di promuovere l’uso dei velocipedi»;
– all’art. 61, comma 1, lettera c), le parole «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite da «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
– all’art. 164, viene aggiunto dopo il comma 2 il seguente comma 2-bis: «Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Qui la legge dell11 gennaio, n. 2; in G.U. del 31 gennaio 2018, n. 25