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Inammissibilità o rigetto dell’impugnazione: raddoppio del contributo unificato
spese di giustizia | 12 Gennaio 2018
Inammissibilit o rigetto dellimpugnazione: raddoppio del contributo unificato
Procedimenti giurisdizionali con parte una Pubblica Amministrazione o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e procedure esenti dal contributo unificato
di Gaetano Walter Caglioti – Dirigente della Procura Generale di Catanzaro
Ai sensi dell’art. 13, punto 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, «quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento deposito dello stesso» (comma introdotto dall’art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013).
