Indicazioni del Ministero per il deposito telematico di atti del processo penale
Il Ministero della Giustizia, con il decreto 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. del 21 gennaio 2021, n. 16, ha dato indicazioni per il deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, il decreto prevede il deposito in via esclusivamente telematica ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.l. n. 137/2020, conv. con modif. in l. n. 176/2020, dei seguenti atti:
– istanza di opposizione all’archiviazioneex art. 410 c.p.p.;
– denuncia di cui all’art. 333 c.p.p.;
– querela di cui all’art. 336 c.p.p.;
– della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..
Il deposito dovrà avvenire tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici che richiama il provvedimento n. 5477 dell’11 maggio 2020 pubblicato il 12 maggio 2020 sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p..
Il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
Qui il decreto del Ministero della Giustizia 13 gennaio 2021; in G.U. del 21 gennaio 2021, n. 16