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INL, maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro

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INL, maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro

In particolare, viene stabilito:

– l’aumento del 20% dell’importo della maxisanzione per lavoro nero (art. 3 d.l. n. 12/2002);

– l’aumento del 20% delle sanzioni per le condotte interpositorie (art. 18 d.lgs. n. 276/2003);

– l’aumento del 20% delle sanzioni per violazioni degli obblighi amministrativi per le procedure di distacco transnazionale (art. 12 d.lgs. n. 136/2016);

– l’aumento del 20% delle sanzioni per violazioni degli obblighi in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e giornaliero e ferie (art. 18-bis, comma 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003);

– l’aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

Le maggiorazioni così disposte sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato sottoposto a sanzioni per i medesimi illeciti e se le condotte si realizzano a partire dal 2019.

Per la semplificazione dei pagamenti delle predette sanzioni, l’INL ha avviato l’istituzione di un apposito codice tributo.

Le maggiorazioni saranno destinate, nel limite di 15 milioni di euro annui, al finanziamento del Fondo risorse decentrate INL.

Permane inalterata la destinazione di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori alle finalità del d.l. n. 145/2013.

(Fonte: lavoropiu.info)

Qui la circolare dellIspettorato Nazionale del Lavoro del 14 gennaio 2019, n. 2