Interruzione automatica del processo per il fallimento di una delle parti e decorrenza del termine per la riassunzione
interruzione del processo | 29 Giugno 2020
Interruzione automatica del processo per il fallimento di una delle parti e decorrenza del termine per la riassunzione
di La Redazione
«In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c. ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, la quale deve fare specifico riferimento al processo sul quale l’effetto interruttivo opera e deve essere diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte».

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12890/20; depositata il 26 giugno)