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Introdotto il parere dell’Antimafia per i permessi e le detenzioni domiciliari umanitarie

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Introdotto il parere dell’Antimafia per i permessi e le detenzioni domiciliari umanitarie

Dopo le scarcerazioni “provvisorie e per gravi motivi di salute” di condannati sottoposti al 41-bis (vedasi “Evoluzioni giurisprudenziali sulle misure svuota carceri adottate dalla magistratura di sorveglianza”), è stato introdotto, nelle procedure su istanze di permessi e di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, il parere obbligatorio del procuratore nazionale antimafia e di quello del tribunale che ha emesso la sentenza per tutti i reati legati di mafia e terrorismo.

L’ultimo decreto legge. Così, nel Consiglio dei Ministri di mercoledì 29 aprile 2020, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, è stato approvato il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti.

Il decreto all’art. 1 interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.

Il nuovo parere obbligatorio. L’art. 2 invece integra, attraverso l’interpolazione degli art. 30-bis e 47-ter, comma 1-quater, o.p. la disciplina relativa ai permessi e alla detenzione domiciliare (sia per le istanze di concessione che per le proroga), stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (essenzialmente quelli di mafia o terrorismo, ma non solo, si pensi all’immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione), l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri.

Mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.

La risposta governativa alle critiche alla decisione scarcera-boss. Tali modifiche normative sono la conseguenza delle scomposte reazioni di alcuni organi stampa (nonché da una parte della politica), ove si è raffigurata la scarcerazione di boss della criminalità organizzata che nelle pieghe dell’emergenza trovano lo spiraglio per uscire dal carcere nonostante l’allarme dato da numerosi magistrati antimafia. La vicenda ha richiamato anche l’attenzione del Ministro della Giustizia Bonafede, il quale ha dichiarato di aver «avviato tutti gli accertamenti interni ed esterni, anche presso l’ispettorato, sulle varie scarcerazioni» e, d’accordo con il Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, si è dichiarato pronto a intervenire a livello normativo attraverso il coinvolgimento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo in tutte le decisioni relative ad istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia.

La risposta del CO.NA.MS. Il Comitato Nazionale dei magistrati di sorveglianza è prontamente intervenuto per far sentire la sua voce. In un comunicato del 28 aprile 2020, con forza la campagna di sistematica delegittimazione, che in alcuni casi si è spinta fino al dileggio, proveniente da più parti, anche da autorevoli esponenti della Magistratura e delle Istituzioni, suscitata dalle scarcerazioni per motivi di salute di alcuni condannati, esponenti di pericolose associazioni criminali e per questo sottoposti al regime dell’art. 41-bis. Rammenta altresì «che ogni decisione, anche quella adottata d’urgenza, è destinata ad essere discussa nel pieno contraddittorio delle parti pubbliche e private ed è ricorribile nei successivi gradi di giudizio».

“Ansiolitico” per rasserenare il pubblic panic. Sul metodo, occorre rilevate che l’enfatizzazione del ruolo delle procure antimafia induca a porre in primo piano la tutela della sicurezza pubblica, si pone a discapito di un equilibrato bilanciamento tra i valori in gioco. Commentando le dichiarazioni del Ministro Bonafede circa l’intenzione di introdurre nuove norme per frenare le scarcerazioni dei boss si è osservato che « prima ancora di comprendere le cause reali dei problemi sul tappeto, e di riflettere sui più efficaci strumenti di intervento, si ricorre in fretta all’espediente di creare nuove disposizioni normative (sempre più spesso di natura penale) come comodo e temporaneo tappabuchi, o come mero “ansiolitico” per rasserenare una opinione pubblica allarmata» (Fiandaca).

Quindi, il parere al procuratore antimafia fa «precipitare il piatto della bilancia tutto dalla parte delle esigenze di sicurezza sociale. È come se ci fosse una chiara scelta di considerare il diritto alla salute nettamente subordinato a tali esigenze» (Flick).

La fretta crea “dimenticanze”. Tornando alle novelle introdotti, con riferimento ai termini per emettere i pareri, trattasi, a ben vedere, di termini di natura acceleratoria per la DDA e la DNA, e, meramente dilatori per il magistrato di sorveglianza: tali cadenze temporali inoltre possono essere derogate, secondo il testo del decreto legge, laddove “ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza”. In tema di detenzione domiciliare in “deroga”, oltre alla clausola di “motivata eccezionale urgenza”, si esplicita anche che il magistrato o il tribunale di sorveglianza competenti possano procedere alla fase decisoria, anche in assenza dei pareri, comunque richiesti. La diversa scelta legislativa di chiarire espressamente la facoltà del magistrato di decidere, anche in assenza di ricezione del parere richiesto, farebbe pensare che, in materia di permessi di necessità, ciò non sia possibile. Ma si tratterebbe si una conclusione irragionevole e che pone seri dubbi di legittimità costituzionale, quindi anche in tale ipotesi è possibile per il giudice di sorveglianza decidere senza il permesso.

Altra clamorosa dimenticanza è quella relativa alla mancanza del parere nella più (addirittura più grave) di differimento obbligatorio o facoltativo della pena (ai sensi degli artt. 146 e 147). Lacuna che urge essere colmata in sede di conversione.

Onere di motivazione “rafforzata”. Tali informative, sono obbligatorie, ma non vincolanti quanto al contenuto: ad ogni modo, a fronte di pareri negativi, incombe sul magistrato di sorveglianza un onere di argomentazione particolarmente rafforzato, nella motivazione (Manca). Devono, inoltre, trattarsi di pareri “sull’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità sociale”: in armonia con la giurisprudenza di legittimità, tali informative dovrebbero essere il più attuali, dettagliate e motivate possibili, così da fornire, in fase istruttoria, tutti gli elementi utili e necessari che confluiscono nel giudizio complessivo della pericolosità sociale del condannato.

Rilievi critici delle novelle. Le coraggiose pronunce della magistratura di sorveglianza (anche quelle di applicazione della detenzione domiciliare umanitaria a detenuti sottoposti al carcere duro), invece, dipingono il volto costituzionale di una pena “umana”, dove il carcere è incompatibile con soggetti che presentano patologie gravi o pluripatologie.

Mi chiedo come può un parere della Procura possa fare arretrare il fondamentale diritto di salute di certe categorie di condannati (pur non sottacendo l’esigenza di insopprimibili esigenza di tutela della collettività da certe categorie di condannati), come se il titolo di reato o il regime del carcere duro possono fare passi indietro di fronte alle esigenze di sicurezza pubblica.

Come sottolineato dalla Giunta delle Camere Penali, «evidentemente, si prospetta l’idea di un segmento di giurisdizione da porre sotto tutela da parte di un organo di investigazione, chiamato ad esprimersi sui parametri delle modalità di esecuzione della pena. Come dire, dal 41-bis al 4-bis»

Anziché accelerare i tempi per le decisioni nelle quali fronteggiare l’urgenza di salvaguardia del diritto di salute, si pongono dei “lacci” per un parere che, non potendo influire in alcun modo nella valutazione della situazione di incompatibilità delle condizioni di salute con lo status detentionis, potrà al più costringere il magistrato di sorveglianza a dover adeguatamente motivare in ordine alla possibilità che, in considerazione delle condizioni di salute del detenuto pericoloso, la tutela della collettività potrà essere salvaguardata con la detenzione domiciliare, per l’appunto “umanitaria”.

Modifiche auspicabili in sede di conversione. In sede di conversione del d.l. 28/2020 sarebbe auspicabile che fosse esteso l’obbligo del parere anche all’ipotesi di applicazione della misura del rinvio dell’esecuzione di cui agli artt. 146 e 147 c.p.: altrimenti, si potrebbe assistere al paradosso di un giudice di sorveglianza che è obbligato a chiedere il parere al procuratore antimafia quando è in gioco l’applicazione della detenzione domiciliare surrogatoria e può invece prescinderne quando si tratta di disporre il differimento dell’esecuzione. Inoltre occorre che la legge di conversione precisi che, anche in tema di permessi, il magistrato di sorveglianza possa decidere anche se non arrivi nei termini fissati, il relativo parere.

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