IVA agevolata al 10% nella vendita del box separatamente dall’appartamento
IVA agevolata anche alla vendita del solo box auto da parte del costruttore, anche se gli appartamenti sono stati venduti separatamente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1129, con la quale i giudici di legittimità hanno precisato che le rimesse costituiscono delle pertinenze delle unità immobiliari e l’aliquota ridotta è applicabile anche qualora il trasferimento avvenga non contestualmente all’immobile principale.
La vicenda. Nel caso sottoposto all’esame di piazza Cavour, le Entrate ricorrevano per cassare la decisione di secondo grado che aveva annullato un avviso di accertamento per maggior IVA, pretesa in relazione ad una serie di atti di compravendita cui era stata applicata l’aliquota ridotta al 10%, aventi ad oggetto box-rimesse realizzati dalla società destinataria dell’atto e da questa alienati come pertinenze degli appartamenti già in precedenza venduti.
La Sezione Tributaria civile ha però ricordato al Fisco che la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato, con la circolare 12/E del 1° marzo 2007, che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. Analogo principio veniva esposto con la risoluzione 139/E del 20 giugno 2007, con la quale le Entrate osservavano che i fabbricati strumentali per natura costituiscono pertinenze di immobili abitativi e che “per attrazione” acquistano la natura di immobili abitativi. Dunque, laddove la pertinenza deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa, la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10%.
(Fonte: fiscopiu.it)