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La buona condotta non va riferita ai comportamenti anteriori al triennio dall’espiazione della pena detentiva
riabilitazione | 23 Maggio 2018
La buona condotta non va riferita ai comportamenti anteriori al triennio dallespiazione della pena detentiva
di Carmelo Minnella – Avvocato penalista
In tema di riabilitazione, la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di 3 anni di cui all’art. 179, comma 1, c.p., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria o di estinzione della pena principale per altra causa, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa.

(Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza n. 4208/18; depositata l11 maggio 2018)