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La casella PEC piena è una ‘svista’ inscusabile dell’avvocato
PCT – giurisprudenza | 04 Dicembre 2017
La casella PEC piena una svista inscusabile dellavvocato
Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6 , d.l. n. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. Ciò si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44/2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 54141/17; depositata il 1 dicembre)