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La Cassazione torna sul dovere di cooperazione istruttoria del giudice in caso di richiesta di protezione internazionale
immigrazione | 19 Ottobre 2020
La Cassazione torna sul dovere di cooperazione istruttoria del giudice in caso di richiesta di protezione internazionale
di La Redazione
In virtù dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, il giudice ha il dovere di procedere ad una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una “generale attendibilità” del richiedente asilo, rispetto alla quale deve essere valorizzato anche il “beneficio del dubbio”. La valutazione delle condizioni del paese di origine deve essere basata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, non riferite genericamente all’area geografica di appartenenza ma alla regione di provenienza del richiedente.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22527/20; depositata il 16 ottobre)