La CGUE sull’onere degli avvocati stabiliti di farsi assistere da un collega ‘locale’
Professione forense | 10 Marzo 2021
La CGUE sullonere degli avvocati stabiliti di farsi assistere da un collega locale
di Giulia Milizia
L’art. 5 Direttiva 77/249 dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa.

(Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 10 marzo, causa C-739/19)