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La Consulta sulla legge Pinto: l’indennizzo può essere richiesto anche durante il procedimento

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La Consulta sulla legge Pinto: l’indennizzo può essere richiesto anche durante il procedimento

La Corte Costituzionale ha censurato l’art. 4 della l. n. 89/2011 (c.d. legge Pinto) con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, previsti dagli art. 3 e 11 Cost., nonché, ai principi sanciti dagli art. 6 e 13 della Cedu. In particolare la Consulta ha dichiarato che la legge Pinto «è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo».

Secondo la Consulta nei processi lunghi l’indennizzo può essere richiesto anche durante il giudizio. Infatti il Giudice delle Leggi ha ritenuto che la disposizione censurata non offre una tutela adeguata soprattutto nei casi più gravi, «nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare».

Questione rinviata ai giudici di merito e al legislatore. Dopo la riscontrata lesione di un diritto fondamentale la Corte Costituzionale ha deciso di rinviare alla prudenza interpretativa dei giudici di merito il compito di fare un’applicazione costituzionalmente corretta della legge Pinto, auspicando, inoltre, l’opportunità di intervento del legislatore per un integrazione che renda più favorevole la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo.

A tal proposito nella sentenza si legge che «spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».