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La Corte di Cassazione fa il punto sulle notifiche telematiche e non solo
PCT – giurisprudenza | 29 Giugno 2018
La Corte di Cassazione fa il punto sulle notifiche telematichee non solo
di Alessandro Villa – Avvocato cassazionista
Qualora l’appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis codice di rito il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., è quello di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2, codice di rito a decorrere dalla comunicazione – o dalla notificazione se precedente – dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. Solo nel caso in cui questa non sia stata comunicata né notificata, si applica il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’ordinanza del Giudice d’Appello.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 17020/18; depositata il 28 giugno)