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La divulgazione di informazioni eccedenti il criterio di minimizzazione dei dati comporta il risarcimento del danno (grave e serio)

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La divulgazione di informazioni eccedenti il criterio di minimizzazione dei dati comporta il risarcimento del danno (grave e serio)

Risarcimento danni | 27 Aprile 2021

La divulgazione di informazioni eccedenti il criterio di minimizzazione dei dati comporta il risarcimento del danno (grave e serio)

di Andrea Maria Mazzaro – Avvocato Cassazionista e Abilitato Consulente in Marchi

Dei danni determinati dall’illecita divulgazione di dati personali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 (applicabile ratione temporis), ne risponde chiunque, con la propria condotta, li abbia eziologicamente provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, sia di titolare o sia di responsabile del trattamento dati (secondo l’accezione ante GDPR, Reg. Ue 679/2016).

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 11020/21; depositata il 26 aprile)