La legge campana è incostituzionale: anche gli immobili dei comuni, se abusivi, devono essere demoliti
Questo è il principio fondamentale contenuto nel Testo Unico sull’edilizia che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 140/18 depositata il 5 luglio, ha posto alla base della decisione per affermare l’incostituzionalità delle disposizioni della legge della Regione Campania n. 19/2017 sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni.
Il grave pregiudizio all’interesse pubblico degli abusi edilizi impone la demolizione. Nel dettaglio la contestata legge prevedeva che i comuni, una volta acquisiti degli immobili abusivi, potevano non demolire tali beni, «locandoli o alienandoli anche ai responsabili degli abusi».
Ciò, secondo la Consulta, è una espressa violazione del principio fondamentale del Testo Unico sull’edilizia, infatti il legislatore «in considerazione della gravità del pregiudizio recato all’interesse pubblico dagli abusi urbanistico-edilizi, ne ha imposto la rimozione – con il conseguente ripristino dell’ordinato assetto del territorio – in modo uniforme in tutte le Regioni».
Tra demolizione e conservazione. Nella sentenza la Corte Costituzionale ha precisato che consentire la possibilità di alienare o locare gli immobili abusivi, acquisiti dal comune in seguito all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, è una chiara violazione sia del principio di demolizione che del principio di conservazione in quanto quest’ultimo è applicabile solo in via eccezionale e solo se «tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico – edilizia, e sempre che la conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico».
Infine la Consulta ha evidenziato che la legge regionale campana finisce per intaccare anche l’efficacia del trattamento sanzionatorio in quanto l’illecito edilizio si tradurrebbe in un vantaggio per il trasgressore considerato che, nel caso di specie, «l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell’alienazione dello stesso all’occupante per necessità responsabile dell’abuso».