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La legge che introduce novità sul registro delle opposizioni è in Gazzetta Ufficiale

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La legge che introduce novità sul registro delle opposizioni è in Gazzetta Ufficiale

La legge 11 gennaio n. 5 recante «nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2018, n. 28.

Chi può iscriversi al registro delle opposizioni. L’art. 1 della citata legge prevede che tutti gli interessati possano iscriversi al registro delle opposizioni per tutte le utenze telefoniche loro intestate. In particolare è previsto che possono iscriversi tutti coloro «che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».

Inoltre saranno comunque iscritte (ex officio) tutte le numerazioni fisse che non risultano negli elenchi degli abbonati.

L’iscrizione, sia quella a richiesta che quella ex officio, non pregiudica il diritto dell’interessato a revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

Le conseguenze. In seguito all’iscrizione al registro sono revocati tutti i consensi precedentemente espressi che autorizzavano «il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale». In ogni caso, prescrive la legge che «sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca».

Di conseguenza è valido esclusivamente il consenso espresso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato ed in caso di violazione di quanto disposto attraverso la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione dei dati personali degli interessati iscritti è prevista una sanzione amministrativa.

Infine, tra le altre disposizioni della legge, si rileva che «gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciale telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste».

Qui la legge 11 gennaio n. 5; in G.U. del 3 febbraio 2018, n. 28