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La legge Pinto non si applica alla liquidazione coatta amministrativa: disciplina incostituzionale?
Legge Pinto | 06 Febbraio 2020
La legge Pinto non si applica alla liquidazione coatta amministrativa: disciplina incostituzionale?
di Giuseppe Marino – Avvocato e Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale
La peculiarità della liquidazione coatta amministrativa, rispetto al fallimento, trova la sua giustificazione nelle finalità pubblicistiche di tale procedura, riguardante imprese che, pur operando nell’ambito del diritto privato, involgono molteplici interessi. Non essendo, quindi, configurabile un’identità tra la posizione di un creditore di un fallimento e quella di un creditore di una liquidazione coatta amministrativa, il fatto che i rimedi della legge Pinto si applichino solo nell’ambito del fallimento e non anche nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa non determina la prospettata incostituzionalità.
(Corte Costituzionale, sentenza n. 12/20; depositata il 5 febbraio)