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La mancanza di interesse pubblico alla divulgazione della notizia comporta la sussistenza della diffamazione
diffamazione | 21 Giugno 2019
La mancanza di interesse pubblico alla divulgazione della notizia comporta la sussistenza della diffamazione
di La Redazione
Deve essere risarcita l’amante costituitasi parte civile nel procedimento penale aperto a carico della moglie tradita per le dichiarazioni offensive da quest’ultima pronunciate davanti a diverse persone in un supermercato. Tale condotta deve infatti essere inquadrata come diffamazione non sussistendo un interesse pubblico alla divulgazione della notizia, seppur veritiera.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 27616/19; depositata il 20 giugno)