La non tempestiva costituzione in appello determina l’inammissibilità della riproposizione delle questioni assorbite in primo grado?
impugnazioni | 22 Marzo 2019
La non tempestiva costituzione in appello determina linammissibilit della riproposizione delle questioni assorbite in primo grado?
di Stefano Calvetti – Avvocato
Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353/1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris instantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 7940/19; depositata il 21 marzo)