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La notifica obbligatoria all’Avvocatura dello Stato nelle opposizioni a fermo amministrativo

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La notifica obbligatoria all’Avvocatura dello Stato nelle opposizioni a fermo amministrativo

notificazioni | 09 Novembre 2018

La notifica obbligatoria allAvvocatura dello Stato nelle opposizioni a fermo amministrativo

di Giuseppe Davide Giagnotti – Avvocato

All’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo, data la sua natura di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, si applicano le regole generali del rito ordinario di cognizione e pertanto essa è assoggettata al combinato disposto degli artt. 144 c.p.c ed 11 r.d. n. 1611/1933, da cui discende l’obbligo di notificare all’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria competente, l’atto introduttivo del giudizio, mentre gli atti successivi e le sentenze si dovranno notificare all’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio o che ha pronunciato la sentenza.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 28528/18; depositata l8 novembre)