La notifica PEC dopo le 21 slitta al giorno successivo: la questione alla Corte Costituzionale
Nell’ambito di una causa per risarcimento del danni, la Corte d’Appello di Milano ha sollevato, con l’ordinanza del 16 ottobre 2017, eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 11 Cost., della norma secondo la quale «la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo» (art. 16-septies d.l. n. 179/12, conv. in l. 221/12, introdotto dall’art. 45-bis l. n. 114/14).
La questione. I Giudici Milanesi chiamati a rilevare la tempestività di una notificazione effettuata a mezzo PEC oltre le ore 21 rilevano un contrasto del sopracitato art. 45-bis l. n. 114/14, con l’art. 3 Cost., avendo il legislatore equiparato il domicilio fisico al domicilio digitale, trattandoli, quindi, con la medesima disciplina, pur non essendo situazioni analoghe.
Rileva, inoltre, violazione dell’artt. 24 e 111 cost. costituendo tale limitazione, una violazione del diritto del notificante a difendersi sfruttando l’intera giornata riconosciutagli per legge.
Una soluzione prospettata dalla Corte al fine di procede con un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16-septies, in combinato disposto con l’art. 147 c.p.c. e con il principio di scissione degli effetti della notifica, potrebbe essere quella di prevedere che il termine per la notifica sia valido per il notificante fino a mezzanotte, ma decorra per il notificato solo dalle ore 7 del giorno successivo, di modo da tutelare il diritto di difesa della parte e contestualmente tutelare l’interesse alla vita privata di colui che deve ricevere la notifica.
Ma trattandosi di una questione che in di fatto comporterebbe un’abrogazione della norma in esame, la Corte si rimette alle valutazioni della Corte Costituzionale.