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La nullità a regime intermedio nel caso di sostituzione ‘di fatto’ del difensore d’ufficio già nominato
notificazioni | 05 Novembre 2018
La nullit a regime intermedio nel caso di sostituzione di fatto del difensore dufficio gi nominato
Secondo un principio enunciato più volte in passato dalla Suprema Corte di Cassazione, «la sostituzione “di fatto” del difensore d’ufficio già nominato, in assenza di nuova e formale nomina e della revoca del sostituto, determina una nullità a regime intermedio, la quale è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 182, comma 2, c.p.p., immediatamente dopo il suo prodursi».
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 49855/18; depositata il 31 ottobre)