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La prededuzione dei crediti sorti da atti legalmente compiuti nell’ambito di un concordato con riserva

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La prededuzione dei crediti sorti da atti legalmente compiuti nell’ambito di un concordato con riserva

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14713/19, depositata il 29 maggio. Nella fase di preconcordato è consentito al ricorrente di compiere atti di gestione dell’impresa senza necessità di autorizzazione del tribunale, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, tenendo conto, da un lato, che la nozione di atti legalmente compiuti, di cui all’art. 161, comma 7, l. fall., è legata alla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo l’art. 167 l. fall. (sicché resta incentrata sul requisito della idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori), e, dall’altro, che anche dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell’atto deve essere compiuta con riferimento all’interesse della massa dei creditori, e non dell’imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda suddetta, laddove gli stessi finiscano con l’investire gli interessi del ceto creditorio mediante l’assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa.

Conseguentemente vi è la necessità di valutare l’atto in coerenza con la situazione nella quale è posto in essere, il che impone al debitore, che intenda presentare una domanda di concordato “con riserva”, l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta (o anche sul contenuto del piano) idonee a discernere verso quale forma di concordato egli abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti; sicché in difetto l’atto, che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio, deve essere considerato, ai fini dell’art. 161, comma 7, come di amministrazione straordinaria.

Il caso. Un imprenditore proponeva ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del tribunale di rigetto dell’opposizione da lui promossa contro lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, avente ad oggetto l’insinuazione, in prededuzione, di parte del credito, già ammesso in via privilegiata, per servizi resi in favore della cooperativa dopo la presentazione – ad opera di quest’ultima – di una domanda di ammissione al concordato con riserva, poi rinunciata. La S. Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso ma ha comunque dettato nell’interesse della legge i principi di diritto regolanti la fattispecie.

In particolare ha ritenuto che nella fase di preconcordato, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall., è consentito al ricorrente di compiere atti di gestione dell’impresa, senza necessità di autorizzazione del tribunale, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, previa adeguata discovery che possa consentire di identificare gli atti legalmente compiuti.

(Fonte: ilfallimentarista.it)