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La prima sentenza della Consulta sul Job Act: l’art. 18 è legittimo

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La prima sentenza della Consulta sul Job Act: l’art. 18 è legittimo

La Corte Costituzionale si esprime per la prima volta, con la sentenza n. 86/18 depositata oggi, sulla questione di legittimità costituzione dell’art. 18, comma 4, stat. lav., sollevata dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 3 Cost..

La Consulta ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità. In particolare, nel comunicato stampa rilasciato dalla Consulta, si legge che «l’articolo 18 supera il vaglio di costituzionalità quanto alla natura “risarcitoria” dell’indennità dovuta dall’azienda che si rifiuti di eseguire l’ordine provvisorio di riammissione in servizio del dipendente licenziato».

Precisa il Giudice delle Leggi che tale indennità va di conseguenza restituita in caso di successiva riforma del provvedimento e, tuttavia, «il datore di lavoro che non esegue l’ordine di reintegrazione provvisoriamente esecutivo, perché preferisce “scommettere” sulla sua successiva riforma, può essere messo in mora dal dipendente e andare incontro al risarcimento del danno per la mancata reintegrazione, da quando è stato emesso l’ordine a quando è stato riformato».

La natura risarcitoria. All’interno della sentenza i Giudici affermano che «la concreta attuazione dell’ordine di reintegrazione non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro poiché ha per oggetto un facere infungibile». Ciò posto «l’inadempimento del datore di lavoro configura un illecito istantaneo ad effetti permanenti», a seguito de quale deriva l’obbligo di risarcimento del danno in capo al datore stesso nei confronti del dipendente ingiustamente non reintegrato.

La Corte Costituzionale ha spiegato che «la norma denunciata, quindi, non è irragionevole, ma coerente al contesto della fattispecie disciplinata perché l’indennità è collegata a una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente».