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La prova nel giudizio di secondo grado
mezzi di prova | 07 Febbraio 2020
La prova nel giudizio di secondo grado
di Miriam Marotta
L’unico caso in cui la produzione documentale (nuova) è tuttora ammissibile in appello, è costituito da una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. La formulazione del terzo comma dell’art. 345 c.p.c. sottolinea ed accentua la natura del giudizio d’appello come mera “revisio prioris instantiae” anziché come “iudicium novum”.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 2764/20; depositata il 6 febbraio)