20
Giugno
0
Comments
La punibilità per molestia nel caso di innumerevoli chiamate all’ex
molestie | 20 Giugno 2018
La punibilit per molestia nel caso di innumerevoli chiamate allex
L’art. 660 c.p. punisce la condotta di chi reca molestia o disturbo al altro soggetto, se commessa per petulanza o per altro biasimevole motivo; condotta tenuta con la consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo del reato.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 28253/18; depositata il 19 giugno)