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La regola e l’eccezione: domicilio digitale e la notifica al difensore in cancelleria

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La regola e l’eccezione: domicilio digitale e la notifica al difensore in cancelleria

notificazioni | 24 Maggio 2019

La regola e leccezione: domicilio digitale e la notifica al difensore in cancelleria

di Miriam Marotta

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale (art. 16-sexies d.lgs. n. 179/2012) che corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, non è più possibile procedere, ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite. Ciò vale anche laddove il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui il medesimo ufficio ha sede, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza n. 14140/19; depositata il 23 maggio)