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La responsabilità del magistrato e il mancato controllo sulla tempistica per il deposito della relazione peritale
disciplinare magistrati | 22 Ottobre 2018
La responsabilit del magistrato e il mancato controllo sulla tempistica per il deposito della relazione peritale
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’esimente di cui all’art. 3-bis d. lgs. n. 109/2006 si applica a tutti i casi di illecito disciplinare, qualora la fattispecie tipica si sia realizzata ma il fatto, per circostanze non riferibili all’incolpato, non risulti capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione propria della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 26373/18; depositata il 19 ottobre)