La riserva di codice prende vita: in G.U. nuove fattispecie di reato
La riserva di codice. Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2018, n. 68 è stato pubblicato il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 che attua il principio della riserva di codice nella materia penale previsto da una delle deleghe di cui alla l. n. 103/2017.
Il principio è sancito dal nuovo art. 3-bis c.p. secondo il quale «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».
Nuovi reati. Il testo del decreto, nel rispetto di tale principio, provvede ad inserire nel codice penale nuove fattispecie di reato tra cui sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter), violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio art. 570-bis); utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis); interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies); indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter).
Infine, agli artt. 5 e 6 del d.lgs., sono rispettivamente previste modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati ed in materia di confisca in casi particolari.
Per approfondimenti sul d.lgs. n. 21/2018, si veda il focus a firma di Alessandro Leopizzi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, pubblicato sul portale ilpenalista.it.
Qui il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21; in G.U. del 22 marzo 2018, n. 68