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La scelta alimentare è libera: illegittimo vietare agli alunni di portare il cibo da casa

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La scelta alimentare è libera: illegittimo vietare agli alunni di portare il cibo da casa

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con sentenza n. 5156/18, depositata il 3 settembre.

Il divieto di consumo di pasti diversi da quelli forniti dalla mensa. Nella fattispecie in esame il TAR Campania aveva accolto il ricorso promosso da un gruppo di genitori di alunni frequentati le scuole materne ed elementari contro le deliberazioni del Comune di Benevento in merito all’istituzione e al regolamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni.

In particolare le delibere prevedevano l’obbligatorietà per tutti gli alunni del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo anche che nei locali adibiti a mensa non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio.

I Giudici di Palazzo Spada, esprimendosi sull’impugnazione promossa dal Comune di Benevento contro la sentenza del TAR, ha precisato che «è illegittimo il regolamento comunale che introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, non avendo il Comune alcuna competenza ad imporre prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa». Ciò in quanto il regolamento interferisce con la circolare n. 348/17 del Ministero dell’Istruzione rivolta ai direttori degli Uffici scolastici regionali, la quale ha confermato la possibilità di consumare i cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche ed invitando i dirigenti ad adottare una serie di cautele e precauzioni.

La libertà della scelta alimentare. La scelta restrittiva del Comune, secondo il Consiglio di Stato, «limita una naturale facoltà dell’individuo – afferente alla sua libertà personale – e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici».

Per poter ristringere una tale facoltà, precisano i Giudici, devono essere dimostrate proporzionali ragioni inerenti agli opposti interessi pubblici o generali che non possono tradursi «nelle mere esigenze di economicità di un servizio generale esternalizzato e del quale non si intende fruire perché non intrinseco, ma collaterale alla funzione educativa scolastica; e che invece, nella situazione restrittiva data, verrebbe senz’altro privilegiato a tutto scapito della libertà in questione».