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La tardiva costituzione di parte e l’impossibilità di produrre documenti
mezzi di prova | 21 Gennaio 2019
La tardiva costituzione di parte e limpossibilit di produrre documenti
di La Redazione
Nel procedimento davanti al GdP, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, ma costituito tardivamente, in quella successiva, è preclusa la facoltà di produrre documenti.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 1419/19; depositata il 18 gennaio)