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La temerarietà della lite esclude il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del processo

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La temerarietà della lite esclude il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del processo

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 595/19, depositata il 14 gennaio.

Il caso. A seguito della conclusione di un processo davanti al TAR Lazio durato 13 anni, le parti chiedevano l’indennizzo per irragionevole durata del procedimento.

La Corte d’Appello adita rigettava la domanda escludendo la sussistenza di un patema d’animo per la durata del procedimento in quanto le possibilità di successo dell’azione erano nulle già in principio: la Corte Costituzionale aveva infatti dichiarato non fondata la medesima questione – già decisa dal TAR Lazio – ben 3 anni prima della proposizione del ricorso.

Avverso tale pronuncia propongono ricorso in Cassazione i soccombenti.

Lite temeraria. Gli Ermellini affermano che, posto il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 l. n. 89/2001 spettante a tutte le parti del processo a prescindere dall’esito del giudizio presupposto, è esclusa la sussistenza di un patema d’animo da ritardo nella definizione della causa quando la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria. In tal caso viene infatti a mancare quella condizione di soggettiva incertezza che infrange il presupposto dello stato di disagio e sofferenza, condizioni che ispirano la ratio della c.d. legge Pinto. Correttamente dunque la Corte territoriale ha negato accoglimento alla domanda, sottolineando la pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta sulla medesima questione ben prima della proposizione del ricorso. Era dunque evidente che le possibilità di successo dell’azione giudiziaria intentata fossero nulle in principio.

Aggiungono inoltre gli Ermellini che tale conclusione è confermata anche dall’art. 2, comma 2-quinquies, l. n. 89/2001 « nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies non ha carattere tassativo». Le ipotesi di esclusione dell’indennizzo infatti agiscono sulla fattispecie concreta attraverso la lettura dell’interprete. Osserva dunque la pronuncia in commento che « detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso; correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilità aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarietà della lite non formulato dal giudice di quella causa».

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.