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La tratta delle donne per la prostituzione è una forma di persecuzione ai fini della richiesta dello status di rifugiato?
immigrazione | 05 Gennaio 2021
La tratta delle donne per la prostituzione una forma di persecuzione ai fini della richiesta dello status di rifugiato?
di La Redazione
Con la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 le parti aderenti, tra cui l’Italia, si sono impegnate ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire il riconoscimento della violenza contro le donne quale forma di persecuzione ai sensi dell’art. 1, sez. A, n. 2 della Convenzione relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dà luogo ad una protezione complementare o sussidiaria.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 10/21; depositata il 4 gennaio)