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L’Antitrust sospende le attività commerciali di PeopleFly

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L’Antitrust sospende le attività commerciali di PeopleFly

Sul punto è intervenuta l’Antitrust con provvedimento n. 27268, pubblicato nel Bollettino n. 29 del 30 luglio 2018.

La vicenda. Sulla base di segnalazioni, prevenute tra il 20 e il 27 giugno 2018, dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) nonché da altri consumatori, PeopleFly avrebbe offerto e venduto sul proprio sito internet i biglietti per voli charter di fatto non operabili.

In particolare, tali voli non erano stati programmati con la stipula di appositi accordi commerciali con i gestori aeroportuali interessati dai voli e con la compagnia aerea indicata da PeopleFly come vettore operativo. Circostanza questa confermata dai gestori degli scali aeroportuali di Bologna e Trapani che hanno negato l’esistenza di rapporti commerciali con PeolpleFly. Si segnala che i consumatori, dopo aver acquistato i suddetti biglietti aerei, non sarebbero riusciti a mettersi in contatto con la compagnia aerea attraverso gli strumenti di contatto indicati sul proprio sito internet al fine di ottenere informazioni o il rimborso del prezzo corrisposto per i biglietti oggetto di esame.

L’intervento dell’Autorità. Effettuati gli opportuni accertamenti, l’Autorità ritiene sussistenti le condotte descritte imputabili a PeopleFly, in quanto questa fa credere che i voli charter pubblicizzati e venduti sul sito web siano realmente fruibili, nonostante risulti che non sono stati stipulati i dovuti accordi commerciali. Risulta anche che la vendita dei suddetti voli sia ancora in atto.

Per queste ragioni, l’Antitrust dispone che la società sospenda entro 3 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ogni attività diretta alla pubblicazione e alla vendita online di biglietti per voli charter per i quali non sono stati stipulati appositi accordi con gestori e compagnie aeree, sospendendo inoltre ogni azione volta ad ostacolare l’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale e dalla risoluzione del contratto con rimborso del prezzo pagato.

Infine è richiesto al professionista l’invio all’Autorità di una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate, entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento. In caso contrario è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qui il testo del Bollettino Antitrust del 30 luglio 2018, n. 29