L’appalto non priva il committente, finché conserva un potere di fatto, della responsabilità da custodia
risarcimento danni | 13 Luglio 2018
L’appalto non priva il committente, finch conserva un potere di fatto, della responsabilit da custodia
di Valentina A. Papanice – Avvocato
Il contratto di appalto di lavori sulla pubblica via non priva l’amministrazione committente della responsabilità da custodia finché perduri il potere di fatto sulla cosa e, dunque, fino a che l’area non sia completamente enucleata e delimitata nonché interdetta al passaggio del traffico veicolare e pedonale: solo a quel punto la custodia sarà affidata esclusivamente all’appaltatore. Inoltre, se il cantiere occupa solo parte della strada, mentre la restante parte rimane aperta al pubblico, in relazione a quest’ultima la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all’ente pubblico persiste; anche in relazione a quella zona non asfaltata posta tra i margini tra la carreggiata ed i limiti della sede stradale (banchina).

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 18325/18; depositata il 12 luglio)