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L’art. 43 della legge assegni non contempla un’ipotesi di responsabilità oggettiva
risarcimento danni | 21 Maggio 2019
Lart. 43 della legge assegni non contempla unipotesi di responsabilit oggettiva
di Massimiliano Summa – Avvocato
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c..

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza n. 13568/19; depositata il 20 maggio)