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L’assegno sociale è indebito se il beneficiario non comunica all’Ufficio erogatore il proprio soggiorno all’estero

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L’assegno sociale è indebito se il beneficiario non comunica all’Ufficio erogatore il proprio soggiorno all’estero

delitti contro la pubblica amministrazione | 19 Marzo 2018

Lassegno sociale indebito se il beneficiario non comunica allUfficio erogatore il proprio soggiorno allestero

Qualora il beneficiario dell’assegno sociale non comunichi all’Ufficio erogatore il proprio soggiorno in territorio estero per più di 1 mese, le somme percepite si considerano «indebite», potendosi ritenere integrato il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che giustifica il sequestro delle somme sopra-soglia percepite.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 12409/18; depositata il 16 marzo)