Lavoratrice molestata: responsabile il datore di lavoro o il dipendente?
risarcimento danni | 23 Marzo 2018
Lavoratrice molestata: responsabile il datore di lavoro o il dipendente?
di Maura Corrado – praticante avvocato e giornalista pubblicista
Nel rapporto di impiego contrattualizzato, se un dipendente tiene sul luogo di lavoro una condotta lesiva nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro – che non provvede, colpevolmente, a rimuovere il fatto lesivo e che, quindi, deve rispondere nei confronti del lavoratore danneggiato – ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo. E ciò in virtù dei degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., dei principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 97 Cost..
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 7097/2018; depositata il 22 marzo)