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L’avvocato domiciliatario non ha l’obbligo di comunicare all’assistito la ricezione dell’estratto contumaciale
rimessione in termini | 11 Maggio 2018
Lavvocato domiciliatario non ha lobbligo di comunicare allassistito la ricezione dellestratto contumaciale
In caso di rinuncia al mandato, il difensore di fiducia presso cui l’assistito abbia eletto domicilio non è obbligato a «comunicare quanto ricevuto quale mero domiciliatario».

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 20844/18; depositata il 10 maggio)