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L’avvocato domiciliatario non ha l’obbligo di comunicare all’assistito la ricezione dell’estratto contumaciale

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L’avvocato domiciliatario non ha l’obbligo di comunicare all’assistito la ricezione dell’estratto contumaciale

rimessione in termini | 11 Maggio 2018

Lavvocato domiciliatario non ha lobbligo di comunicare allassistito la ricezione dellestratto contumaciale

In caso di rinuncia al mandato, il difensore di fiducia presso cui l’assistito abbia eletto domicilio non è obbligato a «comunicare quanto ricevuto quale mero domiciliatario».

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 20844/18; depositata il 10 maggio)