Laddove le prestazioni di finanziamento dissimulate, a fronte di forniture nè pattuite nè eseguite, non si sono esaurite nella mera sovvenzione all’imprenditore già insolvente, ma sono state progressivamente dedotte in un programma di acquisto dei relativi assets, così fungendo il credito da mera leva per l’acquisizione del capitale della società fallita, in danno dei creditori e a detrimento finale della soggettività economica del finanziato, si è in presenza di una prestazione contraria al buon costume – da intendersi in senso ampio, anche con riferimento all’assetto economico – e, come tale, non soggetta a ripetizione ai sensi dell’art. 2035 c.c..
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